Mettiamo a vostra disposizione i riferimenti normativi di principale interesse, in relazione al mondo della Somministrazione.

Riferimenti Normativi

Mettiamo a vostra disposizione i riferimenti normativi di principale interesse, in relazione al modo della Somministrazione

Decreto Legislativo n. 276 del 2003

Decreto Legislativo n. 276 del 2003

Decreto Legislativo n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge n. 30 del 14 Febbraio 2003 (g.u. n. 235 del 9 Ottobre 2003, suppl. ord. n. 159 in vigore dal 24 Ottobre 2003).

Aggiornamenti:
  • Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010);
  • Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 2010, n. 176;
  • Legge 4 novembre 2010, n.183 (Collegato Lavoro).

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CCNL del 24 Luglio 2008

CCNL del 24 Luglio 2008

CCNL del 24 Luglio 2008

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro.

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L'Autorizzazione del Ministero del Lavoro

L'Autorizzazione del Ministero del Lavoro

L'Autorizzazione del Ministero del Lavoro

Umana è un'Agenzia per il Lavoro "generalista" autorizzata dal Ministero del Lavoro con il protocollo n. 1181 - SG del 13 Dicembre 2004.

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Legge n. 196 del 1997

Legge n. 196 del 1997

Legge n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione.




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Legge n. 68 del 1999

Legge n. 68 del 1999

Legge n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.




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Decreto Legislativo n. 165 del 2001 - Art. 36

Decreto Legislativo n. 165 del 2001 - Art. 36

Decreto Legislativo n. 165 del 2001 - Art. 36

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.


Art. 36 

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

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