Somministrazione di Lavoro
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Il contratto commerciale di somministrazione di lavoro viene stipulato tra un utilizzatore e un'Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro alla fornitura professionale di manodopera.
Alla somministrazione a tempo determinato possono ricorrere aziende private e pubbliche operanti in tutti i settori produttivi, nonché i privati nel caso di somministrazione di personale addetto al funzionamento della vita familiare (come ad esempio baby sitter, colf, badanti).
L’istituto della somministrazione di lavoro è disciplinato dal
Decreto Legislativo n. 276 del 2003.
La somministrazione a tempo determinato può essere attivata per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
La normativa contenuta nel
Decreto Legislativo n. 276 del 2003 è integrata dallo specifico Ccnl per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, sottoscritto il 24 luglio 2008 da Assolavoro e dalle organizzazioni sindacali di settore Nidil Cgil, Felsa (ex Alai) Cisl e Uil Cpo.
Tale Ccnl prevede, tra l’altro, che il contratto di assunzione a termine per somministrazione possa essere prorogato fino a 6 volte (a differenza del “normale” contratto a tempo determinato, prorogabile una sola volta), per una durata massima di 36 mesi, che possono arrivare fino a 42 se i primi 24 mesi del rapporto sono coperti dal contratto iniziale di assunzione e da un massimo di 2 proroghe.
Durante la missione il potere direttivo e di controllo è esercitato dall’utilizzatore, mentre il potere disciplinare rimane in capo all’Agenzia, che lo applica sulla base degli elementi forniti dall’utilizzatore.
Per tutta la durata della missione il lavoratore somministrato ha diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
L’eventuale previsione di limiti quantitativi all’utilizzo della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dalle Aziende utilizzatrici.
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale;
- da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.
La Finanziaria 2010, tuttavia, ha previsto che si possa ricorrere alla somministrazione di lavoro presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a condizione che tale contratto:
- sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti;
- preveda l'assunzione di lavoratori in mobilità per una durata non superiore ai 12 mesi;
- abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi.
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'azienda utilizzatrice ai fini dell’applicazione di normative legali o contrattuali, fatta eccezione per quelle relative all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sempre in materia di sicurezza, inoltre, il lavoratore somministrato ha diritto ad essere informato sui rischi connessi alle attività produttive in generale e deve essere addestrato all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
La Somministrazione di lavoro a tempo determinato per: