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Circolare del Ministero della Salute 12.04.2021

Data Pubblicazione: 21 aprile 2021

Il Ministero della Salute ha emanato in data 12.04.2021 una nuova Circolare contenente alcune importanti prescrizioni in tema di durata dell’isolamento fiduciario e di riammissione in servizio dei lavoratori dopo l’assenza per malattia COVID-19, confermando alcune regole già in vigore ed introducendone di nuove ed ulteriori.

In particolare è stato previsto che:

A) I lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero, per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero a causa del contagio da Covid-19, potranno rientrare in servizio previa presentazione del certificato di avvenuta negativizzazione e previa visita medica effettuata dal Medico Competente dell’utilizzatore che ne valuterà l’idoneità alla mansione.

B) I lavoratori positivi sintomatici potranno rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Ai fini del reintegro al lavoro, i lavoratori dovranno trasmettere all’utilizzatore, anche in modalità telematica, per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

C) I lavoratori positivi asintomatici per tutto il periodo potranno rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Ai fini del reintegro al lavoro, i lavoratori dovranno trasmettere all’utilizzatore, anche in modalità telematica, per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

D) I lavoratori positivi a lungo termine, ossia i lavoratori che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, ma potranno essere reintegrati nel luogo di lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Ai fini del reintegro al lavoro, i lavoratori dovranno trasmettere all’utilizzatore, anche in modalità telematica, per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

E) I lavoratori che risultano essere un contatto stretto di un caso positivo dovranno effettuare una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e, al decimo giorno, dovranno sottoporsi all’esecuzione del tampone molecolare o antigenico. Ai fini del reintegro al lavoro i lavoratori dovranno trasmettere all’utilizzatore, anche in modalità telematica, per il tramite del medico competente ove nominato, il referto negativo del tampone eseguito.

Durante la quarantena, se la mansione è compatibile, i lavoratori potranno essere collocati in smart working. Quando ciò non sia possibile, il medico curante rilascerà certificazione medica di malattia.

 

Infine si precisa che i lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate, a seconda, quindi, della sintomaticità o asintomaticità.

Il testo completo della Circolare è consultabile al seguente link: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null