15/04 – Nota informativa: ordinanze regionali post DPCM 10 aprile 2020

 

A seguito del D.P.C.M. del 10 aprile, che ha prorogato fino al prossimo 3 maggio, per l’intero territorio nazionale, il c.d. lockdown, molte Regioni hanno adottato, nel rispetto del citato D.P.C.M., delle Ordinanze che introducono delle ulteriori misure restrittive, aventi l’obiettivo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Alcune di queste misure possono talvolta avere una ricaduta importante nella vita di ciascuno di noi. Si pensi, ad es., all’obbligo di utilizzare mascherina e guanti/gel igienizzante per tutti gli spostamenti all’esterno della proprietà privata adottata dalla Regione Veneto.

Vi suggeriamo quindi di informarvi, attraverso il sito della vostra Regione e/o attraverso i principali mezzi di comunicazione (es. quotidiani locali), rispetto alle varie disposizioni adottate da ciascuna Regione, nonché di ripetere frequentemente tale aggiornamento, dato che i provvedimenti vengono costantemente aggiornati e revisionati.

14/04 – Nota informativa: le misure di sostegno a favore delle persone fisiche per fronteggiare l’emergenza Covid-19

 

Il Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020) ed il Decreto “Liquidità” (D.L. 23/2020) hanno previsto una serie di misure e agevolazioni in favore delle persone fisiche, che riassumiamo brevemente di seguito.

Resta inteso che si tratta di previsioni che potrebbero essere modificate o integrate da successivi decreti e che il presente prospetto ha natura prettamente informativa.

Per questo motivo, qualora foste interessati a fruire di una o più di queste misure, vi suggeriamo di approfondire la questione di vostro interesse con i soggetti deputati a fornire informazioni di dettaglio rispetto a ciascuna materia.

 

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (art. 37 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)

I termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo 23 febbraio/31 maggio 2020, sono sospesi fino al 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nel caso in cui si sia già proceduto al pagamento, non è possibile chiedere il rimborso di quanto versato.

 

Agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore della lotta al Covid-19 (art. 66 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)

A fronte delle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute nelle ultime settimane, è stata prevista una agevolazione fiscale per le erogazioni liberali, in natura e in denaro, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche in favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e pubblici nonché degli enti senza scopo di lucro e finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, chi effettua una donazione avente le caratteristiche sopra descritte potrà beneficiare di una detrazione dell’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, con un tetto massimo di 30.000 Euro.

 

Sospensione termini versamento carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)

Sono state disposte le seguenti misure con impatto sui termini di pagamento e le attività di riscossione:

  1. sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020;
  2. fino al 31 maggio 2020sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
  3. differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.

Qualora interessati, si consiglia di approfondire la tematica consultando l’apposita sezione “FAQ decreto Cura Italia” presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Rimborso delle prenotazioni alberghiere e dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)

È stata estesa la facoltà, già prevista per i titoli di viaggio (es. biglietti aerei, del treno, navali, etc.) ed i pacchetti viaggio acquistati anche per tramite di agenzie, di chiedere il rimborso delle prenotazioni alberghiere di cui sia impossibile fruire a causa delle misure adottate per il contenimento dell’emergenza Covid-19.

Può, inoltre, essere richiesto il rimborso dei titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura (ad es. cinematografici o teatrali) e di biglietti d’ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

Le richieste, a cui dovrà essere allegato il titolo di cui si chiede il rimborso, vanno presentate entro il 16 aprile, per quanto riguarda i biglietti di cinema, teatro, musei e mostre, o entro 30 giorni dal verificarsi della causa di impossibilità di fruizione del titolo di viaggio o della prenotazione alberghiera, dagli acquirenti al venditore, il quale dovrà provvedere all’emissione di un voucher di pari valore, da utilizzarsi entro un anno dall’emissione.

In ogni caso, vi consigliamo di contattare quanto prima il venditore per capire quali sono gli appositi canali attivati per questo genere di richieste.

 

Modifica dei termini per la revisione dei veicoli (art. 92 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)

La circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 all’attività di revisione prevista dal Codice della Strada, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020.

Va comunque ricordato che la successiva scadenza sarà comunque calcolata rispetto alla data di scadenza “originaria” (ad es. il termine per effettuare la revisione è ad aprile 2020, sarà eccezionalmente possibile farla entro ottobre 2020, ma la successiva revisione andrà comunque effettuata aprile 2022 o 2024).

 

Proroga di validità di atti amministrativi in scadenza (art. 103.2 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)

È stata disposta la proroga di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 fino al 15 giugno 2020.

La formulazione è molto ampia e potrebbe ricomprendere numerosi documenti (es. permesso di soggiorno; titoli edilizi). Vi invitiamo, pertanto, a valutare con i professionisti e gli enti competenti di riferimento se il certificato, l’attestato, il permesso, la concessione, l’autorizzazione o l’atto abilitativo in vostro possesso può rientrare in questa previsione.

 

Sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio immobili (art. 103.6 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)

È stata disposta la sospensione fino al 30 giugno 2020 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili sia a uso abitativo che ad uso diverso (es. sfratto).

 

Proroga di validità dei documenti di riconoscimento e di identità (art. 104 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)

È stata disposta la proroga di validità fino al 31 agosto 2020 dei seguenti documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17 marzo 2020:

  • documenti di riconoscimento (ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare);
  • documenti di identità (la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare)
  • documento di identità elettronico (il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età).

La patente di guida è ricompresa nella suddetta proroga.

Attenzione: la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento (quindi i documenti scaduti non sono validi per l’espatrio).

 

Recapito di raccomandate o notifiche di atti giudiziari e multe (Art. 108.1 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)

È stato disposto che fino al 30 giugno 2020 il recapito di invii raccomandati, assicurati e le notifiche a mezzo posta ex legge 890/82 (atti giudiziari e multe) sarà effettuato, previo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma tramite immissione dell’invio nella cassetta domiciliare o in altro luogo presso il medesimo indirizzo indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna, in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

 

Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada (art. 108.2 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)

È stato disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 lo sconto pari al 30% sulle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice delle Strada si applica anche se il pagamento viene effettuato (anziché entro 5 giorni) entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, ferme restando in ogni caso tutte le eccezioni previste dalla normativa in questione per l’applicazione del pagamento in misura ridotta.

 

RC Auto (art. 125 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020)

Fino al 31 luglio 2020, è stato disposto un allungamento da 15 a 30 giorni del periodo durante il quale la RC Auto continua a coprire il guidatore – anche dopo la sua naturale scadenza – prima che subentri la nuova polizza. Attenzione: l’allungamento del termine riguarda solo la RC Auto obbligatoria.

 

Sospensione mutui prima casa – Fondo Gasparrini (art. 12 D.L. “Liquidità” n. 23 dell’08/04/2020)

È stato disposto che l’accesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo per la prima casa è consentito anche:

  • con riferimento ai mutui in ammortamento da meno di un anno;
  • ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti).

Restano ferme tutte le altre previsioni recentemente introdotte in materia (art. 26 D.L. 9/2020; art. 54 D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17.3.2020; Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 25.3.2020).

 

Sospensione termini agevolazioni prima casa (art. 24 D.L. “Liquidità” n. 23 dell’08/04/2020)

È stata disposta la sospensione, dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, dei seguenti termini previsti nell’ambito delle agevolazioni prima casa:

a) il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

b) il termine di un anno entro il quale il contribuente, che ha traferito l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei 5 anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

c) il termine di un anno entro il quale il contribuente, che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purchè quest’ultima sia stata acquistata usufruendo dei benefici prima casa;

d) il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo acquisto, di un credito di imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto pagata in relazione al precedente acquisto agevolato.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 9/E del 13/04/2020, ha precisato che la sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione.

 

Assistenza fiscale a distanza (art. 25 D.L. “Liquidità” n. 23 dell’08/04/2020)

Viene consentito ai CAF e ai professionisti abilitati di gestire “a distanza” l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730.

È stato infatti disposto che fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati indicati all’art. 34 comma 4 D.Lgs. 241/1997 che richiedono l’assistenza fiscale ai CAF o ai professionisti abilitati, possono anche trasmettere in via telematica la delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata, sotto forma di copia per immagine della delega stessa, e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

In alternativa, in caso di necessità (es. indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner), il contribuente può fornire al CAF o al professionista apposita autorizzazione utilizzando altri strumenti informatici (es. un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto).

Resta fermo l’obbligo, una volta cessata la situazione emergenziale, di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione.

Vi invitiamo in ogni caso, prima di procedere secondo le modalità sopra descritte, a contattare il vostro CAF o professionista di riferimento per recuperare tutte le informazioni del caso.

 

31/03 – Nota informativa: le novitá in materia di sospensione dei mutui sulla prima casa introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19

 

La presente nota informativa approfondisce la possibilità di usufruire di una modalità di sospensione del mutuo per la prima casa introdotta dalla recente normativa per il contrasto degli effetti economici delle misure governative volte a contenere l’attuale epidemia Covid-19 (ART. 54 D.L. 18/2020 “Cura Italia”).

Tale misura, tuttavia, non costituisce l’unica agevolazione di cui il titolare di un mutuo per la prima casa potrebbe beneficiare in questo momento. Sia i singoli istituti bancari che gli enti territoriali potrebbero, infatti, prevedere delle ulteriori misure di sostegno particolarmente interessanti (vedasi ad esempio il bonus straordinario una tantum di 500 Euro per ogni nucleo familiare con almeno un figlio minore di 16 anni e ISEE inferiore a 30.000 Euro per il pagamento di rate del mutuo prima casa previsto dalla Regione Lombardia).

Pertanto, prima di prendere qualunque decisione, Vi invitiamo a verificare sia con la Vostra banca che con gli enti territoriali di riferimento l’eventuale possibilità di attivazione di ulteriori misure di sostegno, alternative o cumulabili a quella oggetto della presente informativa, al fine di scegliere la più idonea rispetto al caso specifico.

 

Sezione 1: COS’È IL FONDO E CHI SONO I BENEFICIARI

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. Fondo Gasparrini) è stato istituito nel 2007 per consentire ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà espressamente previste dalla legge (cessazione del rapporto di lavoro subordinato; cessazione dei rapporti di agenzia e co.co.co.; morte o riconoscimento di handicap grave o invalidità non inferiore all’80 % del titolare del contratto; ecc.).

Il Governo ha recentemente esteso i casi in cui è possibile richiedere tale sospensione per far in modo che possano beneficiarne tutti i soggetti che si trovano in una situazione di difficoltà economica a causa delle misure restrittive imposte per fronteggiare l’attuale emergenza da Covid-19. Pertanto, ad oggi la richiesta di accesso ai benefici del Fondo può essere presentata anche dai seguenti soggetti (sempre a condizione che sussistano i requisiti di cui alla Sezione 3):

(i) i lavoratori dipendenti che abbiano subito una delle seguenti situazioni:
a) sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
b) riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20 % dell’orario complessivo;

(ii) per i soli 9 mesi decorrenti dal 17.03.2020, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda di sospensione, un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% di quello relativo all’ultimo trimestre 2019 a causa delle misure restrittive adottate dall’Autorità per contenere l’emergenza coronavirus.

 

Sezione 2: QUALI SONO I BENEFICI

Se la richiesta di sospensione del mutuo viene accolta:

  1. il pagamento delle rate di mutuo verrà sospeso per il periodo di tempo richiesto, fermo restando che tale periodo di tempo:
    – per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, non potrà mai essere superiore a 18 mesi
    – per i lavoratori dipendenti, non potrà mai essere superiore a
    a) 6 mesi se la sospensione o riduzione d’orario è compresa tra i 30 e i 150 giorni lavorativi consecutivi;
    b) 12 mesi se la sospensione o riduzione d’orario è compresa tra i 151 e i 302 giorni lavorativi consecutivi;
    c) 18 mesi se la sospensione o riduzione d’orario è superiore ai 303 giorni lavorativi consecutivi;
  2. gli interessi compensativi sul debito residuo continueranno a maturare anche durante il periodo di sospensione e il 50 % di tale costo sarà rimborsato dal Fondo di solidarietà direttamente alla banca mutuante; il restante 50 % rimarrà in capo al titolare del contratto di mutuo, ma le relative modalità di versamento non sono state disciplinate (occorrerà perciò verificare tali modalità con la banca mutuante);
  3. la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate viene prorogata per un periodo eguale alla durata della sospensione richiesta;
  4. al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni di contratto.

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria per il beneficiario e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Il Fondo di solidarietà opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse; le risorse attualmente stanziate dal Governo per l’anno 2020 ammontano ad Euro 400 milioni.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo è ammessa per un periodo massimo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto di mutuo, che può essere raggiunto:

  • in caso di lavoratore autonomo o libero professionista, tramite non più di due richieste;
  • in caso di lavoratore dipendente, tramite richieste reiterate anche per periodi non continuativi.

Restano valide le altre casistiche, non oggetto della presente nota informativa, di temporanea difficoltà economica già precedentemente previste per l’accesso al Fondo di solidarietà.

 

Sezione 3: QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE AI BENEFICI

La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per i mutui che hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono erogati nei confronti di persone fisiche;
b) sono destinati all’acquisto di un’unità immobiliare, sita nel territorio nazionale,  da adibire ad abitazione principale (d. “prima casa”), purché l’immobile:
b.1) non rientri nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
b.2) non sia considerato, ai sensi della normativa vigente, abitazione di lusso;
c) sono di importo erogato non superiore a 250.000 Euro;
d) sono in ammortamento da almeno un anno;
e) rispetto ai quali il soggetto che richiede la sospensione abbia un titolo di proprietà sull’immobile oggetto di mutuo;
f) in caso di mutui cointestati, vi sia il consenso alla sospensione di tutti i mutuatari.

Al momento di presentazione della domanda devono sussistere tutti i requisiti sopra citati.

Non rileva la tipologia di tasso applicato né se il mutuo è oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite oppure di cartolarizzazione o se è erogato per portabilità tramite surroga.

Data la situazione di emergenza, fino al 17 dicembre 2020 la sospensione del mutuo potrà essere richiesta a prescindere dal proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che normalmente dovrebbe essere inferiore a 30.000 Euro.

La sospensione del mutuo non può essere richiesta nel caso sussista anche una sola delle seguenti ipotesi:

a) al momento della presentazione della domanda, vi sia un ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi;
b) sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
c) il richiedente fruisca di agevolazioni pubbliche per il mutuo di cui richiede la sospensione (ad es. la garanzia “Fondo prima casa”);
d) sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che costituisce il presupposto per richiedere la sospensione (nel caso del Covid-19, la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni), purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
e) il richiedente abbia già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate per un periodo di 18 mesi. A tal fine non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione della domanda di sospensione, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare pagamento delle rate di mutuo.

 

Sezione 4: COSA FARE PER ACCEDERE AI BENEFICI

Una volta valutata la convenienza di accedere ai benefici del Fondo di solidarietà, il normale procedimento da seguire per richiederne l’attivazione è il seguente:

  1. verificare, eventualmente con il supporto della banca mutuante o del commercialista, di avere tutti i requisiti per accedere al beneficio, nonché accertarsi dell’eventuale esistenza di condizioni di miglior favore proposte dal singolo istituto ad integrazione del beneficio stesso (alcune banche, infatti, potrebbero coprire per mezzo di fondi di garanzia interni una parte degli interessi a carico del mutuatario);
  2. in caso di lavoratore dipendente, richiedere al proprio datore di lavoro copia della documentazione che attesta la sospensione e/o la riduzione dell’orario di lavoro;
  3. completare il modulo presente sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze: http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf, inserendo il periodo per cui si richiede la sospensione del mutuo;
  4. consegnare tutta la documentazione alla banca, facendosi contestualmente rilasciare la relativa comunicazione di ricevuta. Le banche sono tenute ad assicurare in ogni caso adeguate modalità di ricezione delle istanze, per cui è opportuno verificare le specifiche modalità di inoltro delle domande previste da ciascun istituto (in considerazione dell’attuale situazione di emergenza, la stessa potrebbe ad es. avvenire tramite portali web dedicati);
  5. la banca, dopo aver verificato la completezza e la regolarità formale della documentazione, avvierà il relativo procedimento, il cui esito dovrà essere comunicato al massimo entro 30 giorni dalla consegna della domanda.

 

Sezione 5: LA REVOCA DEI BENEFICI

Nel caso in cui risulti che la sospensione del mutuo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni (anche documentali), l’agevolazione viene revocata e nei confronti del beneficiario viene avviato un procedimento giudiziale, che può avere anche natura penale.

Tale revoca comporta per il beneficiario l’obbligo di rimborsare, entro i termini fissati, le rate e gli interessi previsti dal contratto di mutuo e non corrisposti, rivalutati secondo gli indici ISTAT di inflazione e ulteriormente maggiorati degli interessi legali.

 

Sezione 6: QUANDO CONVIENE RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL MUTUO

Ciascuno deve valutare, in autonomia e tenendo in opportuna considerazione lo specifico contratto di mutuo sottoscritto e la propria situazione lavorativa ed economico/finanziaria, se ha o meno interesse e convenienza nel richiedere la sospensione del mutuo.

In un periodo complicato come quello attuale, si tratta certamente di una opportunità da prendere in considerazione. Non va, però, dimenticato che la sospensione riguarda solo la c.d. “quota capitale”, mentre gli interessi continuano a maturare e a dover essere pagati (quantomeno nella quota del 50%). Per questo motivo, il beneficio che si può ottenere dalla sospensione del mutuo sarà tanto maggiore quanto più alta è la quota capitale di ciascuna rata (tipicamente si tratta di mutui che sono vicini all’estinzione).

Inoltre, l’eventuale accesso al Fondo di solidarietà potrebbe in futuro comportare l’insorgere di alcuni vincoli e/o limitazioni rispetto al contratto di mutuo in essere (es. limitazione alla facoltà di surroga del mutuo o venir meno della copertura assicurativa per il periodo di proroga della durata del mutuo a seguito della sospensione). Raccomandiamo quindi di verificare insieme al proprio istituto bancario tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà e di valutarne attentamente il relativo impatto.

 

Sezione 7: PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 marzo 2020 recante disposizioni di attuazione del “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18”.

Articolo 54 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Articolo 26 D.L. 2 marzo 2020 n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 giugno 2010 n. 132 “Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Articolo 2 comma da 475 a 480 L. 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

 

Sezione 8: HELP DESK

Per eventuali chiarimenti e/o per richiedere l’invio della documentazione attestante la sospensione e/o la riduzione dell’orario di lavoro, si prega di contattare la propria referente di filiale.

 

22/03 – Nota informativa delle ore 19.00: disposizione urgenti per l’attività lavorativa

 

La presente per informarVi che, come annunciato nella serata di sabato 21 marzo dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è in fase di pubblicazione un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che contiene ulteriori misure ritenute utili allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

In particolare, il nuovo DPCM prevederà la chiusura fino al 3 aprile di tutte le attività produttive e commerciali non considerate strategiche. Le aziende soggette alla chiusura avranno comunque tempo fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione.

Le imprese e le attività che producono beni e servizi considerati essenziali resteranno invece aperte. Al decreto sarà allegato un elenco, con i rispettivi codici Ateco, delle imprese e attività che potranno rimanere aperte.

Per sapere con certezza se l’attività lavorativa dell’azienda utilizzatrice rientra o meno nell’elenco delle attività non soggette alla sospensione prevista dal prossimo 26 marzo, Vi consigliamo di rivolgervi allo stesso utilizzatore o di fare eventualmente riferimento alla vostra referente di filiale. Di seguito Vi riportiamo un elenco provvisorio delle attività che saranno autorizzate a rimanere aperte. Tale elenco potrà essere modificato con successivi interventi normativi.

Al fine di poter giustificare lo spostamento di natura lavorativa in caso di controllo da parte delle autorità competenti, Vi invitiamo a portare sempre con Voi copia dell’autocertificazione.

Infine, Vi ricordiamo le raccomandazioni per la prevenzione che Vi abbiamo già indicato e che Vi chiediamo di continuare a rispettare. Il rispetto delle misure previste costituisce un’importante forma di collaborazione individuale e sociale, a cui Vi invitiamo ad attenerVi per la Vostra ed altrui salute, e per la quale Vi ringraziamo.

 

ATECO DESCRIZIONE
01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03 Pesca e acquacoltura
05 Estrazione di carbone
06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20 fabbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti  chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione
e il controllo dell’elettricità
28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e
accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industri a della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e
accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili
agricoli, inclusi i trattori
46.69.19 Commercio all ‘in grosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per
riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A
63)
Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a
66)
Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00 Attività dei call center
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

 

12/03 – Nota informativa: comportamenti da adottare

 

Fermi restando i suggerimenti e le indicazioni che vi abbiamo fornito negli ultimi giorni sul tema in oggetto (che rimangono tutt’ora validi), appare necessario implementare ulteriormente gli accorgimenti da adottare in questo periodo, anche a seguito dell’emanazione dei nuovi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08 marzo 2020 e del 11 marzo 2020.

Il rispetto delle misure previste in questa nota costituisce un’importante forma di collaborazione individuale e sociale, a cui vi invitiamo ad attenervi per la vostra ed altrui salute e per la quale vi ringraziamo di cuore.

In particolare vi invitiamo a prestare attenzione alle seguenti regole relative alla “convivenza” all’interno delle sedi delle aziende utilizzatrici in cui vi troverete ad operare.

 

RAGGRUPPAMENTI DI PIÙ PERSONE

È sconsigliato lo stazionamento contemporaneo di più soggetti nello stesso luogo (come ad esempio: ritrovo ai punti ristoro, utilizzo toilette, momenti di convivialità, stazionamento corridoi, utilizzo spazi condivisi ecc).

Vanno in generale evitati i raggruppamenti di più persone e ridotte al minimo le frequentazioni dei “luoghi affollati”.

In tutti i contatti sociali si ricorda, è comunque sempre prescritto il mantenimento della distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra.

 

MISURE GENERALI DA ADOTTARE

Di seguito vi riportiamo alcune misure di carattere generale da seguire:

  • lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica;
  • evitare le strette di mano ed abbracci;
  • ventilare spesso gli ambienti;
  • evitare di toccarsi viso, occhi e bocca;
  • coprirsi bocca e naso quando si starnutisce o tossisce;
  • evitare l’uso promiscuo di stoviglie, bicchieri e bottiglie.

 

Ringraziandovi nuovamente per la collaborazione e per il lavoro che tutti voi state svolgendo anche in questo “particolare” periodo, continueremo a tenervi aggiornati sulle prossime novità.

 

08/03 – Aggiornamento

 

Oggetto: Attività lavorativa nelle aree individuate dal DPCM dell’8 marzo 2020.

La presente per informarVi che nella giornata odierna è stato pubblicato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 08/03/2020) che ha previsto ulteriori misure ritenute utili allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

Il nuovo DPCM, oltre ad aver ampliato le zone soggette a particolari restrizioni, ha posto nuove misure restrittive, facendo salvi gli spostamenti giustificati da ragioni lavorative.

Per tale motivo si evidenzia che l’attività lavorativa proseguirà regolarmente presso la Vostra sede di lavoro, fatta salva diversa comunicazione che potrete ricevere prossimamente dall’azienda utilizzatrice presso la quale siete impiegati.

Al fine di poter giustificare lo spostamento di natura lavorativa in caso di controllo da parte delle autorità competenti, Vi invitiamo a portare sempre con Voi copia del contratto di assunzione e dell’eventuale proroga.

Infine, Vi ricordiamo le raccomandazioni per la prevenzione che Vi abbiamo già indicato e che Vi chiediamo di continuare a rispettare.

Il rispetto delle misure previste costituisce un’importante forma di collaborazione individuale e sociale, a cui Vi invitiamo ad attenerVi per la Vostra ed altrui salute, e per la quale Vi ringraziamo di cuore.

24/02 – Nota Informativa Covid19 (Coronavirus)

 

In relazione ai casi rilevati di diffusione del Coronavirus, Vi informiamo che il Ministero della Salute ha diramato una circolare specificando i comportamenti da tenere da parte di tutti i cittadini. Anche le Regioni stanno adottando in queste ore delle ordinanze per l’attuazione di specifici protocolli.

Il Ministero della Salute ha evidenziato che le persone entrate a contatto con il virus sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.

Ad oggi il Ministero della Salute, ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.

Sarà importante quindi:

  • lavarsi frequentemente le mani;
  • porre attenzione all’igiene delle superfici;
  • evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil-influenzali;
  • evitare di toccarsi naso, bocca e occhi con le mani.

 

A tal proposito vi alleghiamo due opuscoli informativi del Ministero della Salute, che vi invitiamo a leggere attentamente, attuando puntualmente le regole previste.

Stiamo seguendo l’evolversi della situazione e monitorando i protocolli di volta in volta emanati dal Ministero, dalla Regioni e dai Comuni interessati ai quali non potremmo che attenerci.

Ricordiamo che il Ministero della Salute ha attivato il numero verde di pubblica utilità 1500 per rispondere alle domande dei cittadini.

Continueremo a mantenervi informati e aggiornati sull’evolversi della situazione.