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Informativa sull’accesso ai luoghi di lavoro

(ai sensi del decreto legge n. 24 del 24/03/2022)

Aggiornata al: 29 marzo 2022

Ambito di applicazione e scopo

​Il Decreto Legge n. 24/2022 ha previsto che fino al 30 aprile 2022, salvo proroghe, per accedere ai luoghi di lavoro è necessario possedere, ed esibire su richiesta, il c.d. Green Pass “base”, ossia quello ottenuto a seguito di:

  • completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (c.d. “booster”);
  • avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell’isolamento;
  • avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione;
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido risultato negativo al COVID-19.

 

Il lavoratore dovrà comunicare preventivamente all’utilizzatore, secondo le disposizioni definite dallo stesso, il mancato possesso della Certificazione verde COVID-19 cd Green Pass “base”.

Lo scopo della presente informativa è fornire ai lavoratori le indicazioni previste dalla normativa.

 

Esenzione del possesso e dell’esibizione del Green Pass

L’obbligo di possedere, ed esibire su richiesta, il Green Pass “base” non è previsto per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo le disposizioni del Ministero della Salute. È obbligatorio, però, avere sempre con sé copia della citata certificazione medica e di esibirla su richiesta per l’accesso ai luoghi di lavoro.

 

Modalità delle verifiche

Il controllo del possesso del Green Pass, o della certificazione medica in caso di esenzione dalla campagna vaccinale, è effettuato dall’utilizzatore secondo le modalità definite dallo stesso.

 

Dipendente non in possesso del Green Pass o della certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale

Il lavoratore non in possesso di valido Green Pass “base” o della certificazione medica di esenzione non potrà entrare nei luoghi di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato senza diritto ad alcuna retribuzione. L’assenza ingiustificata durerà fino alla presentazione di un valido Green Pass “base” o della regolare certificazione medica di esenzione o, in mancanza, fino al 30 aprile 2022 (o eventuale diverso termine successivamente individuato).

L’accesso ai luoghi di lavoro in assenza di Green Pass “base” o di certificazione medica di esenzione o con un Green Pass non valido, contraffatto, falsificato o relativo ad altri soggetti o con una certificazione medica di esenzione non valida, contraffatta, falsificata o relativa ad altri soggetti comporterà, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500 che verrà notificata dal Prefetto competente a seguito di segnalazione, ferme restando le ulteriori conseguenze disciplinari previste dalla contrattazione collettiva applicabile.