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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 14.12.2021

Data pubblicazione: 23 dicembre 2021

Ai fini del contenimento e del contrasto dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 14 dicembre 2021 è stata pubblicata una nuova Ordinanza del Ministero della Salute, avente ad oggetto la disciplina degli spostamenti da e per l’estero e valida fino al 31 gennaio 2022.

Essendo la normativa in costante evoluzione, sarà in ogni caso onere di ciascuno tenersi costantemente aggiornato nel caso in cui debba spostarsi da o per l’estero, monitorando quanto previsto nei siti web istituzionali, tra i quali in particolare www.viaggiaresicuri.it, all’interno del quale è disponibile un questionario che può fornire delle utili indicazioni.

 

In forza del suddetto provvedimento, in particolare:

  • sono state prorogate fino al 31 gennaio 2022 le misure disposte con Ordinanza del Ministero della Salute datata 22 ottobre 2021 e riguardanti la suddivisione degli Stati esteri in cinque Elenchi (A, B, C, D ed E), ciascuno con disposizioni diverse a seconda dello scenario epidemiologico di rischio (clicca QUI per maggiori informazioni);
  • in riferimento agli Stati appartenenti all’Elenco C (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco), è stato disposto che gli spostamenti da e per i predetti Stati sono consentiti, a condizione che sia compilato il Passenger Locator Form e con l’obbligo alternativo di:
  1. esibire il Green Pass che attesta l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o l’avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 e
  2. esibire la certificazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un tampone molecolare risultato negativo o, nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un tampone antigenico (c.d. rapido) risultato negativo;

 

  1. esibire la certificazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un tampone molecolare risultato negativo o, nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un tampone antigenico (c.d. rapido) risultato negativo,
  2. sottoporsi, all’ingresso in Italia, alla misura dell’isolamento fiduciario per 5 giorni e
  3. eseguire, alla fine del periodo di isolamento, un tampone molecolare o antigenico (c.d. rapido);

 

  • sono state prorogate fino al 31 gennaio 2022 le misure disposte con Ordinanza del Ministero della Salute datata 26 novembre 2021 e riguardanti la disciplina degli spostamenti da e per il Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia ed Eswatini (clicca QUI per maggiori informazioni).
  • si segnala infine che la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord NON fanno parte dell’elenco C, ma dell’elenco D, alle cui regole dunque si rimanda.

 

Il testo completo dell’Ordinanza, che vi suggeriamo di consultare, è disponibile QUI.

Vi ricordiamo che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri ulteriori obblighi più restrittivi rispetto alla disciplina nazionale; pertanto, prima di qualunque spostamento, si raccomanda di verificare anche quanto eventualmente disposto dalla Regione di destinazione.

In un’ottica di collaborazione, Vi chiediamo di comunicare immediatamente alla referente di filiale e all’azienda utilizzatrice eventuali spostamenti, per qualunque motivo, presso un Paese estero e il Vostro rientro in Italia da uno di tali Paesi, in modo da poter adottare ogni opportuna misura.