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Disposizioni nazionali in tema di spostamenti da e per l’estero

Data Pubblicazione: 19 ottobre 2020

La normativa nazionale attualmente in vigore per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 prevede ancora delle limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero, che vengono sinteticamente esposte di seguito.

Essendo la normativa in costante evoluzione, sarà in ogni caso onere di ciascuno tenersi costantemente aggiornato nel caso in cui debba spostarsi da o per l’estero, monitorando quanto previsto nei siti web istituzionali, tra i quali in particolare www.viaggiaresicuri.it, all’interno del quale è disponibile un questionario che può fornire delle utili indicazioni.

 

  • REPUBBLICA DI SAN MARINO E CITTÀ DEL VATICANO

Gli spostamenti da e per questi Paesi sono consentiti senza alcuna limitazione.

 

  • AUSTRIA, BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), ESTONIA, FINLANDIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), SLOVACCHIA, SLOVENIA, SVEZIA, UNGHERIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN, NORVEGIA (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), SVIZZERA, ANDORRA, PRINCIPATO DI MONACO

Gli spostamenti da e per questi Paesi sono consentiti senza alcuna limitazione.

 

  • BELGIO, FRANCIA (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), PAESI BASSI (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), REPUBBLICA CECA, SPAGNA (inclusi territori nel continente africano), REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo)

Gli spostamenti da e per questi Paesi sono consentiti, ma per coloro i quali entrano in Italia dopo aver soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti in questi Paesi, vige l’obbligo di:

a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo oppure sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di  sottoporsi al test le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario;

b) comunicare l’ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.

L’obbligo di tampone ivi previsto non si applica solo in alcuni casi eccezionali (es. a chi fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; etc.).

 

  • AUSTRALIA, CANADA, GEORGIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA, ROMANIA, RUANDA, REPUBBLICA DI COREA, TAILANDIA, TUNISIA, URUGUAY

Gli spostamenti da e per questi Paesi sono sempre consentiti, ma per coloro i quali entrano in Italia da questi Paesi vige l’obbligo di comunicare l’ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni (salve alcune eccezioni: es. personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie; personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; ecc.).

 

  • ARMENIA, BAHREIN, BANGLADESH, BOSNIA ERZEGOVINA, BRASILE, CILE, KUWAIT, MACEDONIA DEL NORD, MOLDOVA, OMAN, PANAMA, PERÙ, REPUBBLICA DOMINICANA, KOSOVO, MONTENEGRO, COLOMBIA

Gli spostamenti verso questi Paesi sono consentiti solo in casi eccezionali (es. per lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; a chi debba raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza di un cittadino italiano/UE/Schengen o di una persona che sia legalmente residente in Italia con cui ha una relazione affettiva comprovata e stabile, anche se non conviventi; ecc.).

È vietato l’ingresso in Italia per coloro che provengono da questi Paesi o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti, con alcune eccezioni: es. cittadini UE, Schengen, del Regno Unito, di Andorra, San Marino, Principato di Monaco o Città del Vaticano e loro familiari oppure chi è soggiornante di lungo periodo in Unione europea e loro familiari, a condizione che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020 (per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana), del 16 luglio 2020 (per Kosovo e Montenegro) e del 13 agosto 2020 (per Colombia) e con l’obbligo di presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

In ogni caso, per coloro i quali entrano in Italia da questi Paesi vige l’obbligo di comunicare l’ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni.

 

  • RESTO DEL MONDO

Gli spostamenti da e per questi Paesi sono consentiti solo per lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; inoltre, è consentito l’ingresso in Italia da questi Paesi a chi è cittadino italiano/UE/Schengen e ai loro familiari, a chi è soggiornante di lungo periodo in Unione europea e ai loro familiari e a chi detiene il diritto di residenza in Unione europea in forza di altre disposizioni europee o della normativa nazionale e ai loro familiari, nonché a chi debba raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza di un cittadino italiano/UE/Schengen o di una persona che sia legalmente residente in Italia con cui ha una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi).

Per coloro i quali entrano in Italia da questi Paesi vige l’obbligo di comunicare l’ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni (salve alcune eccezioni: es. personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie; personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; ecc.).

 

Vi ricordiamo che le Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri ulteriori obblighi, più restrittivi rispetto alla disciplina nazionale; pertanto, prima di qualunque spostamento, si raccomanda di verificare anche quanto eventualmente disposto dalla Regione di destinazione.

 

In un’ottica di collaborazione, Vi chiediamo di comunicare immediatamente alla referente di filiale e all’azienda utilizzatrice eventuali spostamenti, per qualunque motivo, presso un Paese estero e il Vostro rientro in Italia da uno di tali Paesi, in modo da poter adottare ogni opportuna misura.