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Disposizioni Regione Veneto – Spostamenti da e per l’estero
Data pubblicazione: 21 settembre 2020
Ai fini del contenimento e del contrasto dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione Veneto ha adottato dei provvedimenti che, anche in deroga a quanto disposto dalla normativa nazionale, introducono degli obblighi specifici per l’eventuale rientro nel territorio regionale da Paesi esteri. Si riporta di seguito una sintesi di tali obblighi, ricordando che la loro violazione può comportare l’applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del trasgressore; in ogni caso, dato l’evolversi continuo della situazione epidemiologica e data la specificità della normativa emergenziale, Vi invitiamo a informarvi sui siti istituzionali appositamente preposti (ad esempio il sito della Regione Veneto, il sito del Ministero della Salute e il sito “Viaggiare sicuri” del Ministero degli Esteri).
Elenco A (San Marino, Città del Vaticano) |
Spostamenti consentiti senza alcuna limitazione. |
Elenco B (Paesi membri UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Gran Bretagna, Andorra, Principato di Monaco) |
Spostamenti consentiti senza alcuna limitazione. Fanno eccezione i rientri da Spagna, Malta, Croazia e Grecia per i quali vige l’obbligo di comunicare l’ingresso in Veneto al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e di sottoporsi a tampone (o presentare un’attestazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all’ingresso a tampone risultato negativo); in attesa dei risultati del test, vige l’obbligo di isolamento fiduciario. Fanno eccezione i rientri dalla Francia Meridionale (solo dipartimento dell’Hérault, appartenente alla regione dell’Occitania), per i quali vige l’obbligo di sottoporsi a tampone e di rispettare l’isolamento fiduciario in attesa dell’esito. In ogni caso, operatori a diretto contatto con gli ospiti di strutture residenziali extraospedaliere per anziani e/o non autosufficienti, operatori sanitari impiegati presso le strutture sanitarie del servizio sanitario regionale ospedaliere ed extraospedaliere, badanti e lavoratori stagionali del settore agricolo devono comunicare l’ingresso in Veneto al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e sottoporsi alternativamente a tampone, test rapido, test sierologico, se nei 14 giorni antecedenti hanno transitato o soggiornato nei paesi di cui al presente elenco (in attesa dell’esito, obbligo di isolamento fiduciario). |
Elenco C (Romania e Bulgaria) |
Spostamenti consentiti, ma con obbligo di comunicare l’ingresso in Veneto al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e di isolamento fiduciario per 14 giorni. In ogni caso, operatori a diretto contatto con ospiti di strutture residenziali extraospedaliere per anziani e/o non autosufficienti, operatori sanitari impiegati presso le strutture sanitarie del servizio sanitario regionale ospedaliere ed extraospedaliere, badanti, lavoratori stagionali del settore agricolo e chiunque ha soggiornato in Romania/Bulgaria e fa ingresso in Veneto attraverso trasporto di linea terrestre devono comunicare l’ingresso in Veneto al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e sottoporsi alternativamente a tampone, test rapido, test sierologico, se nei 14 giorni antecedenti hanno transitato o soggiornato nei paesi di cui al presente elenco (in attesa dell’esito, obbligo di isolamento fiduciario). |
Elenco D (Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea del Sud, Tailandia, Tunisia, Uruguay) |
Spostamenti consentiti, ma con obbligo di comunicare l’ingresso in Veneto al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e di isolamento fiduciario per 14 giorni. Sono esonerati da tali obblighi alcuni soggetti, fra cui i lavoratori che per esigenze lavorative si recano nei paesi di cui al presente elenco per trasferte fino a 120 ore. In ogni caso, operatori a diretto contatto con gli ospiti di strutture residenziali extraospedaliere per anziani e/o non autosufficienti, operatori sanitari impiegati presso le strutture sanitarie del servizio sanitario regionale ospedaliere ed extraospedaliere, badanti, lavoratori stagionali del settore agricolo e lavoratori recatisi nei paesi di cui al presente elenco per ragioni lavorative e fino a 120 ore devono comunicare l’ingresso in Veneto al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e sottoporsi alternativamente a tampone, test rapido, test sierologico, se nei 14 giorni antecedenti hanno transitato o soggiornato nei paesi di cui al presente elenco (in attesa dell’esito, obbligo di isolamento fiduciario). |
Elenco E (Tutti gli altri Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco) |
Spostamenti da e per questi paesi consentiti solo per alcune ragioni (lavoro, salute, studio, urgenza, rientro al domicilio, raggiungimento di una persona legalmente residente con la quale si ha una relazione stabile), ma con obbligo di comunicare l’ingresso in Veneto al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e di isolamento fiduciario per 14 giorni. Sono esonerati da tali obblighi alcuni soggetti, fra cui i lavoratori che per esigenze lavorative si recano nei paesi di cui al presente elenco per trasferte fino a 120 ore. In ogni caso, operatori a diretto contatto con gli ospiti di strutture residenziali extraospedaliere per anziani e/o non autosufficienti, operatori sanitari impiegati presso le strutture sanitarie del servizio sanitario regionale ospedaliere ed extraospedaliere, badanti, lavoratori stagionali del settore agricolo e lavoratori recatisi nei paesi di cui al presente elenco per ragioni lavorative e fino a 120 ore devono comunicare l’ingresso in Veneto al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e sottoporsi alternativamente a tampone, test rapido, test sierologico, se nei 14 giorni antecedenti hanno transitato o soggiornato nei paesi di cui al presente elenco (in attesa dell’esito, obbligo di isolamento fiduciario). |
Elenco F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia) |
Spostamenti verso questi paesi consentiti solo per alcune ragioni (lavoro, salute, studio, urgenza, rientro al domicilio, raggiungimento di una persona legalmente residente con la quale si ha una relazione stabile), nonché divieto di ingresso in Italia per coloro che provengono da questi paesi o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti, con l’eccezione dei cittadini UE e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia quantomeno da prima del 13 agosto (Colombia), del 16 luglio (Kosovo, Montenegro, Serbia), del 9 luglio (tutti gli altri). Chi entra in Italia ha l’obbligo di comunicare l’ingresso in Veneto al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e di isolamento fiduciario per 14 giorni. In ogni caso, operatori a diretto contatto con gli ospiti di strutture residenziali extraospedaliere per anziani e/o non autosufficienti, operatori sanitari impiegati presso le strutture sanitarie del servizio sanitario regionale ospedaliere ed extraospedaliere, badanti e lavoratori stagionali del settore agricolo devono comunicare l’ingresso in Veneto al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e sottoporsi alternativamente a tampone, test rapido, test sierologico, se nei 14 giorni antecedenti hanno transitato o soggiornato nei paesi di cui al presente elenco (in attesa dell’esito, obbligo di isolamento fiduciario). |
In un’ottica di collaborazione, Vi chiediamo di comunicare immediatamente alla referente di filiale e all’azienda utilizzatrice eventuali spostamenti, per qualunque motivo, presso un Paese estero e il Vostro rientro in Italia da uno di tali Paesi, in modo da poter adottare ogni opportuna misura.