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Nuove disposizioni in tema di spostamenti da e per l’Italia

Data Pubblicazione: 17 luglio 2020

È stato pubblicato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 14 luglio 2020 (link al documento), che estende fino al 31.07.2020 le disposizioni in vigore per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, già previste dal D.P.C.M. del 11 giugno 2020 (link al documento) e dalle Ordinanze del Ministero della Salute del 30.06.2020 (link al documento) e del 09.07.2020 (link al documento).

Di seguito riportiamo alcune disposizioni di particolare rilievo in tema di spostamenti da e per l’Italia.

Vi invitiamo in ogni caso, dato l’evolversi continuo della situazione epidemiologica e data la specificità della normativa, ad informarvi prima della partenza visitando i siti istituzionali appositamente preposti (ad esempio il sito del Ministero della Salute e il sito Viaggiare sicuri).

Fino al 31.07.2020:

  • sono consentiti liberamente gli spostamenti da e per:
    • Paesi dell’Unione Europea;
    • Paesi facenti parte Accordo Schengen;
    • Gran Bretagna;
    • Irlanda del Nord;
    • Andorra;
    • Principato di Monaco;
    • San Marino;

N.B.: Rientrano in questa casistica anche gli spostamenti effettuati per esigenze lavorative, di durata non superiore a 120 ore (5 giorni), nei Paesi diversi da quelli appena richiamati salvo l’obbligo comunque di comunicare all’Ulss competente l’avvenuto rientro nel territorio italiano.

 

  • Nei Paesi NON presenti nell’elenco sopra riportato, gli spostamenti sono consentiti SOLO per esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute o per motivi di studio e comportano, all’ingresso nel territorio italiano, l’obbligo di comunicare all’Ulss competente l’ingresso stesso e l’obbligo di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni qualora si superino le 120 ore di presenza nel nostro territorio.

 

  • Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
    • Armenia;
    • Bahrein;
    • Bangladesh;
    • Brasile;
    • Bosnia Erzegovina;
    • Cile;
    • Kuwait;
    • Macedonia del Nord;
    • Moldova;
    • Oman;
    • Panama;
    • Perù;
    • Repubblica Dominicana;
    • Montenegro;
    • Kosovo;

Tale divieto non si applica ai cittadini dei Paesi elencati al primo punto con residenza anagrafica in Italia da una data precedente al 09.07.2020, e che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato nei paesi non elencati al primo punto. Nonostante questi cittadini possano fare ingresso nel nostro Paese, saranno però sottoposti all’obbligo dell’isolamento fiduciario per 14 giorni e all’obbligo di comunicazione di ingresso all’azienda sanitaria competente.

 

Vi rammentiamo inoltre che chiunque entri in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli, una autocertificazione secondo un modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri contenente il motivo del viaggio, l’indirizzo dell’abitazione in Italia e il recapito telefonico.

In un’ottica di collaborazione, Vi chiediamo infine, di comunicare immediatamente alla referente di filiale e all’azienda utilizzatrice eventuali trasferte, per qualunque motivo, presso un Paese estero e il Vostro rientro in Italia da uno di tali Paesi, in modo da poter adottare ogni opportuno provvedimento.