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DECRETO LEGGE N. 52/2021

Data pubblicazione: 3 maggio 2021

Ai fini del contenimento e del contrasto dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 52/2021. Con tale provvedimento, in particolare:

  • è stato preso atto della già deliberata proroga dello stato di emergenza alla data del 31 luglio 2021;
  • è stata disposta la proroga al 31 luglio 2021 di gran parte delle misure già adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 (per un riassunto delle quali clicca QUI), salvo quanto diversamente disposto dal nuovo Decreto Legge (soprattutto in merito all’eliminazione di alcune restrizioni precedentemente previste);
  • è stata confermata la suddivisione del territorio italiano in quattro zone (bianca, gialla, arancione, rossa);
  • sono state in parte modificate le specifiche misure previste per ciascuna delle predette zone (riassunte QUI nella versione più aggiornata), prevedendo un progressivo allentamento di alcune delle restrizioni precedentemente disposte;
  • è stata ripristinata la disciplina relativa alle zone gialle;
  • è stata introdotta la possibilità di spostarsi liberamente in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla ed è stata istituita la “certificazione verde COVID-19”, che consente a chi ne è in possesso gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, anche in assenza di specifici motivi (es. esigenze di lavoro, motivi di salute, ecc.). Possono richiedere la “certificazione verde COVID-19” coloro che:
  • hanno completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2; in tale caso, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 6 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa al termine del predetto ciclo;
  • sono guariti dall’infezione da SARS-CoV-2; in tale caso, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale/pediatri di libera scelta ed è resa disponibile sul fascicolo sanitario elettronico;
  • si sono sottoposti a un tampone antigenico o molecolare risultato negativo; in tale caso, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie ovvero dai medici di medicina generale/pediatri di libera scelta.

Nel caso foste interessati al rilascio della “certificazione verde COVID-19” Vi invitiamo a rivolgervi alle competenti strutture sanitarie o al Vostro medico di medicina generale per qualunque approfondimento ed informazione più dettagliata.

Il testo completo del Decreto Legge, che vi suggeriamo di consultare, è disponibile QUI.

Vi invitiamo in ogni caso a monitorare frequentemente altresì quanto disposto dalle singole Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, poiché, in considerazione dell’andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, le stesse potrebbero introdurre delle misure per il contenimento e il contrasto del COVID-19 maggiormente restrittive rispetto a quelle previste a livello nazionale dal Decreto in esame.